In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il CNI ha emanato il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e le Linee di Indirizzo – Testo Unico 2018 per l’applicazione del suddetto Regolamento. Queste ultime sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative in precedenza emanate, mantenendo la stessa funzione riepilogativa della materia. 

Si ricorda:

Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120. E' possibile controllare la propria posizione sul sito MY ING
 
Si possono conseguire CFP con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni) e con attività di aggiornamento professionale continuo .
 
Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi: non formaleinformale e formale.
 
Sono attività di formazione non formale: la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi. Un’ora equivale a un CFP (esclusi gli stages).
 
L’articolo 4 illustra i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere riconosciute dal CNI. Tutte le attività formative riconosciute saranno consultabili in una banca dati on-line istituita presso il CNI.

Si rammenta:

4.5.2. CORSI O SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE I corsi e i seminari abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da Provider che siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati dalla legge a rilasciare il relativo titolo abilitante. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell’Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).

4.5.3. SEMINARI I Seminari sono incontri di approfondimento su tematiche attuali di interesse collettivo e hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune. Gli argomenti trattati devono essere di natura tecnica attinente l’ingegneria o di interesse professionale. Nei Seminari le ore computabili per l’attribuzione dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6 (sei). I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intera durata complessiva prevista. Il numero massimo di partecipanti all’intero evento, incluse altri eventuali categorie professionali, è 200. non esiste limite di cfp

4.5.4 CONVEGNI E CONFERENZE I convegni e le conferenze sono incontri divulgativi su tematiche attuali di interesse collettivo. (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento). I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intera durata complessiva prevista e non possono superare iSi invitano i professionisti ad attenzionare

Le attività di formazione informale sono: l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
 
Sono attività di formazione formale: la frequenza corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale