Modalità operative Fabbricati Rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano:
- Fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità
Tutti i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità fino al 30 novembre 2011 non sono assoggettati al pagamento della sanzione per tardivo accatastamento. Per quelli che hanno perso il requisito dopo la suddetta data, saranno assoggettati al pagamento della sanzione nella misura di €. 172,00 come ravvedimento operoso. Qualora, invece, pervenga la notifica da parte dell’Agenzia, la sanzione sarà pari a €. 344,00 (1/3 di €. 1.032,00 se pagata entro 60 gg.) per ogni unità immobilare costituita.
- Fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità
Tutti i fabbricati che mantengono i requisiti di ruralità sono assoggettati al pagamento della sanzione nella misura di €. 172,00 come ravvedimento operoso. Qualora, invece, pervenga la notifica da parte dell’Agenzia, la sanzione sarà pari a €. 344,00 (1/3 di €. 1.032,00 se pagata entro 60 gg.) per ogni unità immobilare costituita.
- Dichiarazione date
- fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità: nel campo «Data ultimazione lavori» deve essere indicata la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità, motivando nella relazione tecnica (data titolo di proprietà o successione o data di cessazione dell’attività agricola allegando dichiarazione sostitutiva)
- fabbricati che mantengono i requisiti di ruralità: nel campo «Data ultimazione lavori» deve essere indicata la data (fittizia) del 30 novembre 2012, atteso che non hanno mai perso i
- Segnalazione del professionista per conferimento incarichi
I professionisti che prevedono ritardi nella presentazione degli atti di aggiornamento per eventuali complessità o per l’elevato numero di incarichi ricevuti dai committenti (almeno cinque), possono comunicarlo all’Agenzia mediante P.E.C. all’indirizzo
Le notifiche che prevedono la sanzione di €. 344,00 (pari a 1/3 di 1.032,00) saranno inviate a partire dal 10 novembre p.v.
- Variazioni colturali
Tutte le variazioni di coltura che comportano aumento della rendita debbono essere presentate entro 30 gg. dalla effettiva variazione. Trascorso il suddetto termine saranno assoggettate a sanzione pari a €. 41,67 (1/6 di €. 250,00).
Tutte le variazioni di coltura avvenute entro il 30 novembre 2011 non sono soggette a sanzione.
- Verifica intestazioni
Prima di inviare l’atto di aggiornamento (Pregeo o Docfa) occorre verificare le intestazioni delle singole unità immobiliari, accertandosi della corrispondenza dei dati anagrafici con il C.F. validato dall’anagrafe tributaria (vedasi pag. 11 della nota dell’Agenzia n° 23646/2013). Nel caso in cui la verifica è negativa, occorre recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per provvedere alla rettifica dei dati angrafici.
- Sottoscrizione atti di aggiornamento
Qualora gli intestatari dei beni oggetto di aggiornamento (Pregeo o Docfa) siano deceduti gli atti debbono necessariamente essere firmati dai leggittimi eredi allegando dichiarazione sostitutiva.
- Tipo mappale o di frazionamento annullati d’ufficio dopo l’approvazione del sistema
Per tutti i tipi mappali o di frazionamento che vengono annullati dall’ufficio dopo l’approvazione automatica del sistema, l’ufficio ripristina le particelle riportandole allo stato originario.
Per la ripresentazione di detti tipi, l’estratto di mappa va richiesto in esenzione, come pure la presentazione del tipo per l’approvazione, citando «circolare n° 1/2010 a seguito di annullamento del tipo n° del ».