Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2017, abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione.
Ad oggi, pertanto, riferimento operativo per la marcatura CE, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti da costruzione rimane il Regolamento UE n. 305/2011, cui si aggiunge il decreto in oggetto, relativo agli aspetti di dettaglio lasciati al livello nazionale come l’autorizzazione degli organismi di valutazione, gli strumenti di controllo del mercato e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento.
L’articolo 20 del suddetto decreto stabilisce le sanzioni per le figure tecniche coinvolte in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
Di seguito il quadro delle sanzioni:
- sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
- sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);
- altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.
Si evidenzia che sono state introdotte sanzioni a carico dei progettisti.
Pertanto risulta tassativo che il progettista indichi correttamente le caratteristiche di prestazione dei vari materiali da impiegare in cantiere, e, nel caso di materiali ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, sia espressamente riportato il riferimento alla marcatura CE e alla relativa dichiarazione di prestazione.
In questo modo, anche il direttore dei lavori disporrà delle informazioni/documentazioni per una corretta accettazione dei materiali in cantiere.
L’elenco dei prodotti coperti da norma armonizzata, e quindi sottoposti a marcatura CE, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda il Regolamento UE n. 305/2011, si richiamano i seguenti punti principali.
Per essere immessi sul mercato, ed essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.
Si ricorda che la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:
- il riferimento del prodotto-tipo;
- il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
- l’uso previsto del prodotto;
- l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
- le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da:
- ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;
- nome e indirizzo del fabbricante;
- riferimento del prodotto-tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
- livello o classe della prestazione dichiarata;
- riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
- numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;
- uso previsto del prodotto.
Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
Per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti interministeriali che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD):
- Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
- Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)
- Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
- Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
- Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
- Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)