Si informano i tecnici liberi professionisti che la Regione Siciliana ha approvato la Legge n. 1 del 22/02/2019, pubblicata nella GURS n. 9 del 26/02/2019, che all'art. 36, avente ad oggetto: "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi.”, prevede precisi adempimenti, preordinati alla trasmissione delle pratiche edilizie volte al rilascio di titoli abilitativi, del quale si riporta il testo:

Art. 36 L.R. 1 del 23/02/2019.
1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sotto scrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

 Tale prescrizione si applica a tutte le pratiche edilizie CILA, SCIA, SCA, PDC ed  Autorizzazione allo scarico. Si sottolinea, altresì,  che la mancanza di uno dei documenti di cui sopra sospende l’iter amministrativo delle istanze  e sarà necessario, quindi, da parte della P.A.  procedere ad una richiesta di integrazione.

 CIRCOLARE INVIATA AGLI ENTI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2